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AVV. ENRICO MARAN

Aspetti fiscali del recupero del credito: i crediti di modesta entità

L’articolo 101, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), contiene le regole per la deduzione delle perdite su crediti.

In deroga al principio generale secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (il cui onere probatorio ricade sul contribuente) si prevede espressamente che gli stessi “sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso”.

Il credito è considerato di “modesta entità” quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (ovvero quelle con un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

Per tutte le altre imprese il credito è considerato di “modesta entità” quando ammonta ad un importo inferiore a 2.500 euro.

Tale previsione normativa è stata oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2013, con cui sono stati forniti importanti chiarimenti circa la “modesta entità”.

In particolare l’Agenzia ha precisato che:

  • La modesta entità va individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. Laddove l’impresa sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, essendo quest’ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del TUIR.
  • La verifica del limite quantitativo della modesta entità deve essere effettuata considerando anche l’imposta sul valore aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore. Non assumono rilevanza, invece, gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.
  • La verifica del limite quantitativo deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d’imposta più posizioni creditorie.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una presunzione assoluta di quegli elementi “certi e precisi” al ricorrere dei seguenti presupposti: 1) la modesta entità del credito (v. supra), 2) il decorrere di un periodo di tempo di sei mesi dalla naturale scadenza del termine di pagamento del credito e 3) l’avvenuta cancellazione del credito dal bilancio in ossequio ai principi contabili.

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