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AVV. ENRICO MARAN

Il Protesto

Il protesto è un atto pubblico, disciplinato dagli articoli 68-73 del R. D. 5 dicembre 1933 N. 1669 (Legge Cambiaria) e dagli articoli 60-65 del R. D. 21 dicembre 1933 N. 1736 (Legge Assegni), mediante il quale viene effettuata la constatazione formale del mancato pagamento di un titolo di credito quale la cambiale (vaglia cambiario o cambiale tratta) o un assegno (postale, bancario o circolare).

Cause del protesto

La cause più frequenti di protesto sono quelle relative alla “Mancanza di autorizzazione”, al “Difetto di provvista” e alla “Irregolarità dell’assegno”.

Riporto a seguire i codici utilizzati nella prassi per identificare nello specifico la causa del protesto:

Mancata autorizzazione

  • 10: assegno emesso dal correntista in data posteriore rispetto a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso, inviata dalla banca, dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente.
  • 11: assegno emesso dal correntista in data posteriore rispetto a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso, inviata dal correntista, dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente.
  • 12: assegno emesso dal correntista in data posteriore rispetto a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario.
  • 13: protesto per assegno con firma non autorizzata o revocata.
  • 14: assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento del correntista ovvero di altra sentenza o provvedimento che comporti per il correntista il divieto di emettere assegni.
  • 15: assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno.
  • 16: assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falso documento d’identità.
  • 17: assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti l’interdizione ad emettere assegni.

Difetto di provvista

  • 20: mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.
  • 21: assegno coperto ma emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare.

Irregolarità dell’assegno

  • 30: assegno con importo contraffatto.
  • 31: assegno denunciato smarrito o rubato con importo contraffatto.
  • 32: assegno recante firma illeggibile e non corrispondente allo specimen.
  • 33: assegno recante firma contraffatta e non corrispondente allo specimen.

Termini

I termini per il protesto sono differenti a seconda se relativa ad una cambiale o ad un assegno.

Quanto alla cambiale il protesto deve essere levato “in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile” (art. 51, comma III, L. Cambiaria). Quanto invece alle cambiali che non presentano alcuna data di pagamento e che sono pagabili alla semplice presentazione (c.d. cambiali a vista) il termine è differente dovendosi procedere con la levata del protesto entro un anno dalla data di emissione.

L’assegno bancario prevede invece termini diversi dovendosi procedere nei termini di presentazione indicati dall’art. 32 della c.d. Legge Assegni (L. 1736/1993) la quale dispone che l’assegno bancario deve essere portato all’incasso entro otto giorni dalla data di emissione, se è incassabile nello stesso comune in cui venne emesso (l’assegno su piazza) o entro quindici giorni se il comune è diverso (l’assegno fuori piazza). Termine che poi si innalza a venti giorni per l’assegno estero in Europa e a 60 per l’assegno estero da altri continenti.

L’art. 84 della citata legge prevede poi che, per gli assegni circolari, il termine di presentazione (e quindi di levata del protesto) di 30 giorni dall’emissione del titolo.

Funzione

È pertanto possibile attribuire al protesto plurime funzioni quali quella probatoria (dell’avvenuta presentazione del titolo per l’incasso), quella informativa (dello stato di insolvenza del debitore), quella interruttiva della prescrizione del debito e, non da ultimo, quella intimidatoria (di iscrizione nel Registro Protesti tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e dell’applicazione delle pene accessorie).

Un’altra funzione tipica del protesto è quella di consentire al creditore insoddisfatto di chiedere ad eventuali co-debitori di adempiere la prestazione (c.d. azione di regresso).

Il Registro Protesti, in particolare, oltre ad essere aggiornato mensilmente è consultabile da chiunque. Ecco quindi che alla funzione informativa se ne affianca una protettiva di chiunque intrattenga rapporti di tipo economico con il protestato.

Il protesto illegittimo

Il protesto, per quanto sopra, può comportare un grave danno all’immagine e alla reputazione del debitore il quale, con l’interdizione ad emettere nuovi assegni e con l’iscrizione nella centrale rischi (CAI), rischia di vedere gravemente compromessa la propria possibilità di accesso al credito.

La giurisprudenza, per tali ragioni, più volte si è espressa sottolineando che la pubblicazione di un protesto illegittimo o erroneamente levato può determinare la responsabilità del pubblico ufficiale o del richiedente con il conseguente obbligo di risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal debitore, la cui situazione economica, tramite la pubblicazione medesima, sia stata falsamente rappresentata.

Ne consegue che con una condotta negligente (o, peggio, dolosa) il creditore rischia di andare incontro a conseguenze anche gravi.

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