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AVV. ENRICO MARAN

Aspetti fiscali del recupero del credito: deducibilità delle perdite da accordi transattivi

La transazione è quel contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 c.c.).

A fronte pertanto di reciproci sacrifici le parti addivengono ad un accordo al fine di evitare i rischi, i costi e i “fastidi” del processo.

In conseguenza dell’accordo transattivo il più delle volte la parte creditrice rinuncia ad una parte del proprio credito al fine di sorpassare delle contestazioni mosse dalla debitrice e pervenire così ad una celere definizione dell’operazione. Tale rinuncia costituisce una parziale perdita del credito vantato.

L’articolo 101, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), contiene le regole per la deduzione delle perdite su crediti e proprio l’Agenzia delle Entrate, con circolare 26/E/2013, ha affermato che possono trovare applicazione le indicazioni di cui all’articolo 101, comma 5, del TUIR, qualora l’accordo transattivo derivi da difficoltà finanziarie del debitore.

Facendo un passo indietro possiamo vedere come la Suprema Corte già si fosse pronunciata nel senso che la transazione non rende mai indeducibile la perdita, perché il legislatore ha riguardo solo all’oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa (Cassazione Civile n. 23863/2017). Le rinunce ai crediti pertanto, ove documentate con certezza e precisione, sono deducibili ex art. 101 comma 5 del TUIR, anche quando dipendono da scelte imprenditoriali inserite in una complessiva strategia aziendale rispondente a criteri di ragionevolezza ed economicità (Cassazione Civile n. 10256/2013).

Su tale solco interpretativo si è posta pure la più recente Ordinanza della Cassazione Civile n. 10643 del 4 maggio 2018 che ha confermato la deducibilità, non in astratto, ma sulla base del rilievo che le azioni intraprese per il recupero del credito non avevano avuto esito (notificazione del precetto e istanza per la dichiarazione di fallimento).

Sono pertanto generalmente deducibili quelle perdite su crediti derivanti da transazione che l’impresa abbia stipulato al fine di non intraprendere e/o proseguire azioni legali e di sopportarne i relativi costi. Assumono tuttavia particolare rilevanza le motivazioni che hanno indotto il creditore/contribuente a transigere dovendo questo giustificare la rinuncia, seppur parziale, al credito (ad esempio l’oggettiva difficoltà finanziaria del debitore) non potendo la stessa costituire una mera liberalità.

I presupposti dell’accordo transattivo dovranno inoltre uniformarsi a quei requisiti di certezza e precisione richiesti anche dall’articolo 101, comma 5, del TUIR dovendosi la deducibilità della perdita basarsi su fatti oggettivi che esonerano il creditore dal dover dimostrare di aver subito in via definitiva una perdita inerente l’attività di impresa.

L’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n.26/E del 01/08/2013, ha individuato tra gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile all’articolo 101, comma 5, del TUIR proprio la transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso puntualizzando che “con riguardo all’ipotesi di transazione con il debitore, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità ai sensi dell’articolo 101, comma5, del TUIR quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi)”.

Non rientrano in tale disegno i crediti di modesta entità in quanto “gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia trascorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso”. Il credito è considerato di “modesta entità” quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (ovvero quelle con un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro). Per tutte le altre imprese l credito è considerato di “modesta entità” quando ammonta ad un importo inferiore a 2.500 euro.

Tale breve disamina ci permette in conclusione di affermare che le perdite su crediti derivanti da un accordo transattivo sono sempre deducibili qualora di modesto importo. Per gli importi superiori invece il creditore/contribuente dovrà predisporre idonea documentazione giustificativa.

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