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AVV. ENRICO MARAN

Il Patto Marciano

Il patto marciano può definirsi come l’accordo tra creditore e debitore con il quale si stabilisce che il primo, in caso di inadempimento del secondo, acquisti la proprietà della cosa ricevuta in pegno o ipoteca.

Ciò che lo differenzia dal patto commissorio (nullo ai sensi dell’art. 2744 c.c.) sta nelle ulteriori previsioni che sottopongono il trasferimento del bene:

  • alla condizione che il valore dello stesso venga stimato da un soggetto terzo al momento del verificarsi dell’inadempimento;
  • al diritto del debitore alla restituzione dell’eventuale eccedenza tra il valore del bene e il credito vantato.

Il patto commissorio, ossia il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore, presenta infatti un pericolo di approfittamento da parte del creditore (e di danno per il debitore inadempiente) il quale potrebbe vedersi attribuire un bene avente un valore ben superiore rispetto al credito garantito.

La ratio di tale divieto sta pertanto nella volontà del legislatore di tutelare il debitore dal rischio che, confidando nella propria capacità di saldare il proprio debito, accetti ex ante il trasferimento automatico del bene concesso in garanzia in caso di inadempimento.

Ecco quindi che le condizioni sopra identificate ai punti 1) e 2), eliminando tale rischio, divengono determinanti al fine di differenziare il patto commissorio (illecito) dal patto marciano (lecito).

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale ha trovato riconoscimento formale nella legge 119/2016 che ha riformato il Testo Unico Bancario con l’obiettivo dichiarato di favorire l’accesso al credito alle imprese. In forza del patto marciano, le banche e gli altri operatori finanziari, possono pertanto trasferire in proprio favore il bene immobile del debitore (o di un terzo posto a garanzia del finanziamento).

Gli istituti di credito, al sussistere di particolari condizioni (quali la necessità che l’inadempimento si protragga per almeno nove mesi che diventano dodici qualora sia già stato rimborsato l’80% dell’importo), potranno pertanto, in caso di inadempimento del debitore, attivare una particolare procedura che consente loro di vendere il bene posto a garanzia senza necessità di attivare una procedura esecutiva.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha infine confermato che “il divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c. non opera quando nell’operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell’eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l’eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima “ratio” di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento” (Cass. Civ. n. 844 del 17.01.2020).

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