AVV. ENRICO MARAN
Società di recupero crediti e pratiche scorrette
Sono in costante aumento le segnalazioni di pratiche scorrette messe in atto da società di recupero crediti.
Tutto ciò ha portato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad intervenire sanzionando diverse società per pratiche commerciali scorrette.
Tutte quelle pratiche che siano invasive, lesive del diritto alla riservatezza e della dignità della persona sono vietate.
A titolo esemplificativo richiamiamo:
- L’uso intimidatorio del telefono, anche attraverso chiamate preregistrate, anonime, effettuate con una frequenza eccessiva e/o ad orari irragionevoli.
- L’affissione di avvisi di mora sulla porta del debitore o solleciti di pagamento posti in modo e in luoghi tali da poter essere visti da soggetti diversi dal destinatario (es: affissione sulla porta del condominio).
- Le chiamate effettuate a familiari, vicini di casa, datore di lavoro e altri conoscenti col fine di metterli a conoscenza del debito.
- Le iniziative giudiziarie attivate in modo strumentale e/o intimidatoriocome la notifica di un atto di citazione avanti ad una autorità territorialmente incompetente e senza che ne faccia seguito l’effettiva iscrizione a ruolo.
- La mancata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- L’utilizzo improprio di dati personali.
- La minaccia priva di fondamento di iscrivere il debitore nella banca dati della CRIF o in Centrale Rischi.
- L’avviso che si procederà ad azioni legali spropositate e/o fantasiose con il solo scopo di intimidire il debitore (come quello che si procederà ad un sequestro istantaneo dei propri beni senza neppure essere in possesso di un valido titolo esecutivo o che, in caso di omesso pagamento, il giorno successivo il debitore troverà l’ufficiale giudiziario presso la propria abitazione il quale effettuerà il pignoramento di tutti i propri beni).
- Il falso avviso che non pagando l’importo dovuto (ad esempio la bolletta scaduta) si rischia il carcere.
- Il raggiro volto ad ingenerare nel debitore il falso convincimento che effettuando un pagamento parziale null’altro sarà dovuto (saldo e stralcio) ed inputando quanto ricevuto solo come acconto sul maggior importo dovuto.
Ricordiamo che tale condotte, oltre a costituire pratiche commerciali scorrette, possono integrare dei reati come quello di molestia e disturbo alle persone (c.d. «stalking telefonico»).
La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 29292 del 05.04.2019, riconoscendo la sussistenza del reato di cui all’art. 660 c.p., ha infatti condannato una società di recupero crediti per aver insistentemente e ripetutamente telefonato ad un debitore al fine di ottenere da quest’ultimo il pagamento di una fattura insoluta “così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell’altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati”.
L’effettiva esistenza del credito non è certamente un’esimente, sono infatti le modalità concretamente utilizzate che rendono l’iniziativa di recupero del credito telefonica lecita o illecita. Un sollecito telefonico, ad esempio, è sicuramente possibile. Non così il ricorso ad assillanti telefonate, squilli e/o messaggi a tutte le ore del giorno e della notte oppure ad ulteriori modalità “moleste” e “petulanti”.
Conoscere questi riprovevoli comportamenti e saperli identificare tempestivamente è di fondamentale importanza per poter attuare un’efficace difesa nei confronti delle società di recupero crediti che operano in maniera scorretta e distinguerle da quelle che, viceversa, operano nel rispetto dei dettati normativi.