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STUDIO LEGALE MARAN

I beneficiari dell’amministrazione di sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con legge n. 6 del 9 gennaio 2004.

Malgrado la sua giovane età sta avendo un grande successo e, forte della sua grande duttilità ed elasticità, continua a erodere terreno all’interdizione e all’inabilitazione anche grazie alla capacità di offrire una protezione giuridica ai molti soggetti che, pur non affetti da patologie particolarmente gravi, si trovano in una situazione di difficoltà nel gestire la propria persona o i propri beni.

L’amministrazione di sostegno trova oggigiorno applicazione nei confronti di una vastissima categoria di soggetti ma solamente al ricorrere di determinati presupposti: vediamo di seguito quali sono.

I DESTINATARI DELLA MISURA DI PROTEZIONE

I) Persone affette da infermità mentale o menomazione psichica (anche parziale e temporanea) tale da privarle della capacità di provvedere ai propri interessi personali o patrimoniali.

⊳       Autismo

⊳       Psicosi

⊳       Demenze e ritardi mentali

⊳       Disturbo psichiatrico, depressivo, schizofrenico o bipolare

⊳       Disagio psichico e disturbo della personalità

⊳       Alzheimer

II) Persone affette da infermità o menomazione fisica tale da provarle della capacità di provvedere ai propri interessi personali o patrimoniali.

⊳       Grave handicap fisico e motorio

⊳       Anzianità e, in generale, problemi di deambulazione

⊳       Sordomutismo

⊳       Cecità

⊳       Grave forma di obesità

⊳       Coma e stato vegetativo

III) Ulteriori casi.

⊳       Prodigalità (ludopatia e oniomania)

⊳       Utilizzo abituale di sostanze alcooliche o stupefacenti

⊳       Senilità (di fondamentale importanza in questo caso l’applicazione del principio della sussidiarietà rimediale)

⊳       Soggetti non in grado di provvedere alla gestione dei propri interessi (es: abbandono, emarginazione sociale)

Tale elencazione non è da intendersi come tassativa in quanto la grande flessibilità di questo strumento potrà sempre consentire al Giudice Tutelare, esaminato il singolo caso concreto, di individuare ulteriori ipotesi d’applicazione.

I PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Tali presupposti ci vengono indicati dall’art. 1 della legge n. 6/2004 e dall’art. 404 del codice civile.

Tali articoli, infatti, oltre a fornirci l’indicazione dei soggetti destinatari della misura protettiva, individuano i due principi cardine dell’istituto:

·          Il principio dell’attualità dell’esigenza di tutela

Per poter procedere con la nomina di un amministratore di sostegno è necessario che l’esigenza di tutela sia attuale, non è quindi ammissibile una nomina “ora per allora”.

Come infatti ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 23707/2012 “il provvedimento di nomina dell’a.d.s. non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti”.

Tale principio è stato tuttavia oggetto di una interpretazione attenuata, riconoscendo l’applicabilità dello strumento nei confronti di chi, pur ancora capace, “nell’immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi” (ex multis Tribunale di Modena, Sent. 10 dicembre 2015);

Deve però evidenziarsi come, a ben vedere, tale interpretazione non ribalta completamente quanto affermato dalla Suprema Corte nel 2012 dato che, sebbene gli effetti della menomazione fisica o psichica ancora non sono presenti, lo stesso non può dirsi per la causa di questi ultimi (l’elemento patologico), la cui presenza soddisfa così il requisito dell’attualità.

·         Il principio della sussidiarietà rimediale

L’amministrazione di sostegno potrà essere disposta solamente in caso di bisogno, ovverosia quando il soggetto beneficiario non può essere adeguatamente sostenuto dalla rete familiare o da quella sociale.

Questo sia per un motivo pratico (il contenimento delle spese della Giustizia) che, e soprattutto, per la necessità di non limitare inutilmente la libertà e capacità di autodeterminazione di una persona.

Se è vero infatti che lo strumento dell’amministrazione di sostegno può essere “confezionato su misura” a favore del beneficiario contenendo al massimo queste privazioni, una limitazione della libertà del soggetto (seppur minima) vi sarà sempre.

Ecco quindi che laddove non strettamente necessarie alla salvaguardia degli interessi della persona, tali limitazioni devono essere evitate.

In linea di massima possiamo affermare che l’amministrazione di sostegno non può trovare applicazione laddove ricorrano le seguenti circostanze:

1. presenza di una rete familiare in grado di assicurare alla persona una protezione adeguata;

2. presenza di soggetti istituzionali (servizi sociali, centri di salute mentale, strutture di tipo assistenziale ecc.) in grado di assicurare alla persona una protezione adeguata e sempre che non vi siano particolari esigenze di tutela del patrimonio tali da richiedere il compimento di attività non rientranti tra quelle al cui compimento il soggetto istituzionale è preposto;

3. necessità di compiere solamente attività non particolarmente complesse tali da richiedere particolari competenze tecniche;

4. disponibilità della persona ad accettare gli aiuti da parte dei soggetti sopra individuati.

È bene quindi, prima di depositare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, verificare se sono sufficienti a tutelare adeguatamente il soggetto bisognoso strumenti giuridici ancor meno limitativi quali il mandato e la rappresentanza.

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