STUDIO LEGALE MARAN
La concorrenza parassitaria
- Aprile 3, 2020
- , 9:57 am
- , Diritto Industriale
IN COSA CONSISTE
La concorrenza parassitaria consiste in “un cammino continuo e sistematico (anche se non integrale) essenziale e costante sulle orme altrui, che dia luogo all’imitazione di tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente”, con l’adozione più o meno immediata di ogni sua iniziativa (Cass. Civ. 15/11/1982 n. 6099).
Lo scopo evidente è quello di lucrare sul successo altrui sfruttandone sistematicamente (come un parassita, appunto) la creatività, il lavoro, l’impegno ed il dispendio di energie. Tale pratica scorretta consente infatti ad un imprenditore di risparmiare i costi di sviluppo, ricerca e pubblicità (sfruttando gli investimenti sostenuti dal concorrente), di immettere sul mercato prodotti simili a prezzo inferiore e, in ultima analisi, di evitare o comunque ridurre i rischi di insuccesso.
Tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 2598 c.c., in particolare del terzo comma, secondo il quale compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Oltre a ciò, per potersi parlare di concorrenza sleale è necessario che il soggetto danneggiato sia un imprenditore e che si trovi in una posizione concorrenziale con colui che ha commesso la violazione.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Possiamo individuare da quanto sopra detto i principali elementi costitutivi della fattispecie parassitaria, essi consistono:
· nell’imitazione del progetto del concorrente in modo ripetitivo e sistematico;
· nell’immediatezza dell’imitazione in modo tale da poter sfruttare appieno i benefici dell’iniziativa del concorrente.
Si segnala inoltre come non siano molte le sentenze in tema di concorrenza parassitaria. Questo in quanto vi è una generale tendenza giurisprudenziale a far confluire tale fenomeno nell’alveo della concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.), dell’appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 c.c.) o in quello della contrarietà alla correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.).
COME TUTELARSI
Nel caso in cui le pratiche scorrette siano inquadrabili esclusivamente nell’ambito della concorrenza sleale, si potrà fare ricorso ai soli rimedi previsti dal Codice Civile per questo genere di violazioni, ovvero:
· l’inibitoria del comportamento scorretto e rimozione degli effetti (art. 2599 c.c.);
· il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 2600 c.c);
· il sequestro giudiziario dei beni oggetto di parassitismo (art. 670 c.p.c.);
· il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.);
· un provvedimento d’urgenza volto a far cessare la violazione in vista del processo (art. 700 c.p.c.).
Laddove invece sia rinvenibile pure una lesione dei diritti su marchi e modelli, si potrà accedere a tutte le misure di tutela previste dal Codice della Proprietà Industriale.
Spetterà così a chi lamenta tale condotta indicare quali siano state le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale e immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contraria alle regole della correttezza professionale (Cass. Civ. 29/10/2015 n. 22118).