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AVV. ENRICO MARAN

La Lettera di Patronage

Le lettere di patronage o di gradimento sono dichiarazioni rilasciate da un soggetto terzo (c.d. patronnant) ad un futuro creditore, solitamente un istituto di credito, al fine di garantire o mantenere un finanziamento in favore di altro soggetto.

Nate e sviluppatesi all’estero, specie nei paesi anglosassoni, le lettere di patronage hanno trovato terreno fertile anche in Italia dove si sono rapidamente diffuse quale strumento alternativo alle garanzie personali tipiche, quali la fidejussione e l’avvallo.

Nella pratica il patronnant invia all’istituto di credito una lettera con il fine di rafforzare in quest’ultimo il convincimento che il patrocinato sarà in grado di onorare nei termini e nelle modalità concordate tutti gli obblighi assunti, assumendosi impegni e obblighi nei confronti del primo.

Si viene così a creare un rapporto tra un soggetto “forte” o “dominante” e l’istituto di credito dal quale il soggetto “debole” o “dominato” aspira a ricevere il finanziamento.

La prassi ha visto i gruppi di società particolarmente interessati a questa particolare forma di garanzia in quanto in grado di fornire ad una società capogruppo (c.d. holding) un agile strumento di finanziamento e assistenza finanziaria alle proprie controllate.

L’utilizzo delle lettere di patronage non si limita tuttavia a tale ipotesi trovando valida applicazione in una pluralità di altri casi. Si pensi a quello del socio di maggioranza (patronnant) che intende sostenere la società di cui è socio consentendole l’approvvigionamento del credito o, ancora, a tutte quelle ipotesi che non sono dettate da motivazioni economiche bensì da motivazioni “morali” o “affettive” quale può essere la volontà di facilitare l’accesso al credito ad un proprio famigliare.

Le lettere di patronage vengono suddivise in lettere deboli (o informative) e lettere forti (o impegnative).

Le prime possono essere definite delle dichiarazioni di scienza in quanto vedono il patronnant comunicare all’istituto di credito una serie di informazioni relative ad esempio alle condizioni economiche e patrimoniali della terza patrocinata, alla sua solidità finanziaria, ai propri rapporti con la società controllata per la quale si chiede l’erogazione del credito e/o alla conoscenza e conferma dei motivi per cui la società patrocinata chiede il finanziamento. Il patronnant, in sostanza, informa il terzo erogatore del finanziamento circa fatti e circostanze inerenti la persona del (futuro) debitore e il suo status.

Diverso, invece, il regime delle seconde: con le lettere c.d. forti, infatti, il patronnant non fornisce mere informazioni circa condizioni del debitore che ambisce ad ottenere una garanzia bensì assume specifici obblighi (di fare o di dare) nei confronti del destinatario della dichiarazione.

Tale distinzione assume fondamentale rilevanza in caso di inadempimento del debitore patrocinato.

Per quanto concerne le lettere deboli è condivisa l’opinione secondo la quale, in caso di inadempimento del debitore, possa sorgere una responsabilità di tipo precontrattuale in capo al patronnant per aver, colposamente o dolosamente, reso al soggetto finanziatore dichiarazioni relative alla patrocinata non veritiere (relative ad esempio alla propria solidità patrimoniale) in violazione dei principi della buona fede, correttezza e diligenza nelle trattative (art. 1337 e 1338 c.c.).

Le lettere di patronage forti invece, contenendo le stesse dichiarazioni di assunzioni di obblighi, accertata la sussistenza del nesso eziologico tra l’inadempimento dell’obbligo del patrocinato e quello del patronnant, ben possono portare ad una responsabilità di natura contrattuale di quest’ultimo (art. 1218 c.c.).

Per detti motivi non sorprende che nella pratica commerciale le lettere deboli, proprio per le minori garanzie che il patronnant fornisce all’istituto erogatore del credito, trovano applicazione assai residuale rispetto a quelle forti.

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